Revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali - Art. 26, 4° comma della l.r. 9-5-1986, n.22. Anno 2013

  • Scritto da Redazione
  • - 12/04/2013

Al fine di provvedere alla revisione dell’albo regionale delle istituzioni assistenziali prevista dall’art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n.22, tutti i legali rappresentanti degli enti iscritti al predetto albo devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello (in allegato), attestante il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi per il mantenimento dell’iscrizione al predetto albo regionale.

Qualora nell’anno in corso siano state apportate modifiche statutarie o variazioni della sede legale e/o operativa e della denominazione, dovrà essere allegata anche la copia conforme del verbale d’assemblea inerente tali variazioni. Qualora l’ente assistenziale fosse iscritto per più di una struttura e/o tipologia di servizio, per ciascuna di esse dovrà compilare una distinta dichiarazione.

Il mancato invio della documentazione entro il termine assegnato comporterà l’avvio delle procedure di revoca del decreto di iscrizione, ciò tenuto conto che l’obbligo di revisione annuale è già espressamente previsto nel decreto di iscrizione di ciascun ente.

Il Comune, in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, è tenuto ad esercitare l’attività di vigilanza degli enti iscritti all’albo regionale in argomento ricadenti nel proprio ambito territoriale, verificando il mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali e comunicando all’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana l’esito positivo o negativo degli accertamenti effettuati.

In allegato la circolare e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

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