L'unità deve avere autonomia decisionale come centro di costo e non essere parte integrante di altra azienda locale.
Per beneficiare del credito concesso alle aziende che investono nelle zone depresse la struttura produttiva deve rappresentare un centro autonomo di imputazione di costi e non essere parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale.
Con la risoluzione n. 222 del 13 agosto, relativa al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate (introdotto dall'articolo 1, commi 271 e seguenti, della legge finanziaria 2007), l'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sul concetto di struttura produttiva.
Vedi articolo in allegato.