Con il decreto 26 maggio 2016 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2016) il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, avvia l’estensione su tutto il territorio nazionale del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), strumento di contrasto alla povertà, fino ad oggi sperimentato solo in 12 città metropolitane.
Il prossimo avvio del SIA su tutto il territorio nazionale rappresenta un ulteriore passaggio in vista dell’attuazione di quel Piano nazionale di lotta alla povertà e all’esclusione sociale così come previsto dall’ultima legge di stabilità.
L’estensione del SIA è sostenuta da una disponibilità di risorse per il 2016 pari a 750 milioni ripartiti su base regionale come da tabella 1 allegata, impiegando sia i 380 milioni stanziati nella legge di stabilità 2016 sia i fondi dedicati a precedenti sperimentazioni e ancora non utilizzati.
Beneficiari dello strumento (art. 4) sono i cittadini italiani/comunitari o loro familiari, residenti in Italia o comunque in possesso di permesso di soggiorno permanente, il cui nucleo familiare abbia in linea generale un ISEE inferiore a 3 mila euro e almeno 1 dei seguenti requisiti:
Gli aventi diritto ricevono un contributo bimestrale per un importo mensile compreso tra 80 e 400 €. (art. 5), in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare (cfr. Tabella 2 del decreto).
Concretamente le domande potranno essere presentate nei primi giorni del mese di settembre – tra 45 giorni da oggi, data di entrata in vigore del decreto.
OPERATIVAMENTE saranno i Comuni e gli Ambiti territoriali (art. 3) a ricevere le domande dei potenziali beneficiari e a gestire le relative pratiche interfacciandosi con l’INPS, che ai sensi del decreto viene investito del ruolo di soggetto attuatore della misura.
Compito dei Comuni e degli Ambiti territoriali sarà anche quello di predisporre per ciascun beneficiario un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale (art. 6).
Il SIA, infatti, si concretizza nell’erogazione di un sussidio economico, ma anche per l’adesione dei beneficiari tramite un patto di servizio ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa, cui è di fatto vincolata la fruizione dello strumento.
In merito ai progetti di presa in carico e reinserimento, va sottolineato anche l’esplicito richiamo nel provvedimento (art. 6, comma 2, lett. f) all’integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit e al terzo settore in generale.