L’INPS con la Circolare n. 169/2014 fornisce informazioni sui servizi per l’infanzia con particolare riferimento alla concessione per il biennio 2014-2015 di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, o di contributi per il pagamento degli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) legge 28 giugno 2012, n. 92).
Voucher e servizi infanzia è la misura sperimentale introdotta per il triennio 2013-2014 dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012: la madre lavoratrice può richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
I criteri di accesso e le modalità di utilizzo di tali misure sono state definite per il biennio 2014-2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con il decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2014 n.287 (All.1).
Possono accedere al beneficio:
Possibile fruire dell’agevolazione anche se si è fruito in parte del congedo parentale.
L’INPS precisa inoltre che la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.
Non possono accedere al beneficio le lavoratrici:
Per il biennio 2014-2015 viene concesso un contributo di importo massimo di 600 euro mensili, contro i 300 euro del 2013. Alle lavoratrici part-time verrò concesso un contributo in misura riproporzionata all’entità della prestazione lavorativa.
I voucher devono essere ritirati dalla lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, in un’unica soluzione o in maniera frazionata. In ogni caso i voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia verrà concesso solo a fronte di servizi erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate presenti nell’apposito elenco gestito dall’Istituto e pubblicato sul sito web istituzionale.
Le domande di accesso al beneficio potranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).