La ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef -2014 di cui al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014, il Governo Italiano - Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, scade il 30/09/2014.
Sono ammessi gli interventi straordinari per:
- fame nel mondo: interventi "coerenti con le priorità geografiche e settoriali della cooperazione italiana allo sviluppo";
- calamità naturali: "diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni";
- assistenza ai rifugiati: "diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia;
- conservazione dei beni culturali: per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, ovvero la medesima sia stata richiesta dal soggetto proprietario almeno centoventi giorni prima della presentazione dell'istanza per l'accesso alla ripartizione della quota dell'otto per mille;
- edilizia scolastica: rivolti alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.
Tutti gli interventi, ad eccezione di quelli per fame nel mondo, devono essere eseguiti sul territorio italiano.
Possono accedere alla ripartizione le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati senza fine di lucro.
Le istanze per la concessione del contributo vanno inviate a mezzo A/R o PEC ovvero delle altre modalità di cui all’art.65 del d. lgs 82/2005 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai seguenti indirizzi:
- Posta ordinaria: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – presso Ufficio accettazione corrispondenza di Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma
- Posta elettronica certificata: ufcam.dica@pec.governo.it
In allegato: il Decreto, il Modello di domanda e l’Allegato A - modello di autocertificazione.