Il Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome, siglato il 4 giugno scorso presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri da Dipartimento Pari Opportunità, Ministero Sviluppo Economico, ABI, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza della Cooperative Italiane.
Imprese e attività ammissibili
- PMI a prevalente partecipazione femminile: significa impresa individuale con titolare donna, società di persone con maggioranza numerica delle donne non inferiore al 60% dei soci, società di capitali con almeno 2/3 di capitale di proprietà di una donna e 2/3 del cda femminile, cooperative con almeno il 60% di soci donne,
- Lavoratrici autonome e libere professioniste.
Finanziamenti e aree di intervento
Le Banche che aderiranno al Protocollo indicheranno il plafond finanziario dedicato che potrà essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in relazione a specifiche linee di intervento:
1) Investiamo nelle donne: finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresao della libera professione,
2) Donne in start-up: finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese o avvio della libera professione.
3) Donne in ripresa: finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.
I finanziamenti possono essere coperti dalla Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità” del Fondo di Garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile, e in questo casoottenere condizioni ulteriormente migliorative.
Conciliazione vita-lavoro
La parte più interessante del protocollo è contenuta all’art. 4, “sospensione donna“: prevede la possibilità di sospendere il rimborso del capitale fino a un massimo di 12 mesi nei seguenti casi: maternità, grave malattia dell’imprenditrice / lavoratriceautonoma, suo coniuge / convivente, figli anche adottivi, malattia invalidante di un genitore / parente o affini entro il terzo grado conviventi.
Per ottenere il beneficio bisogna presentare idonea documentazione. La sospensione non si applica alle imprenditricisocie di società di persone e di capitale che non svolgono funzione gestionale fondamentale per l’attività (possono esserci altri soci amministratori che svolgano temporaneamente le medesime funzioni). Per quanto riguarda le cooperative, il beneficio si applica alle socie amministratrici, ma non ci devono essere altri soci amministratori con le medesime funzioni.
In allegato il Protocollo di intesa.