Pubblicato in data 8 marzo 2014 in G.U. il Decreto del 27 dicembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che introduce, a partire da giorno 10 marzo nuovi criteri di accesso al Fondo “più morbidi”, che tengono conto del difficile contesto economico in atto.
Inoltre, per alcune tipologie di operazioni finanziarie, quali le anticipazioni dei crediti verso la P.A. e i finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi, la garanzia diretta del Fondo passa da un massimo del 70% dell’operazione ad un massimo dell’80%.
Relativamente alle cooperative sociali, si rammenta che l’intervento del Fondo è concesso senza valutazione dei dati contabili di bilancio, se la banca non acquisisce alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria e l’importo dell’operazione non è superiore a 150.000 Euro.
Infine, sarà avviata la nuova piattaforma “on line”, finalizzata a informatizzare tutte le tipologie di domande presentabili al Fondo. A tale piattaforma, banche e confidi potranno accedere attraverso il sito www.fondidigaranzia.it
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, mediante l’adozione di disposizioni finalizzate a:
a) aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
b) incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all’80% dell’ammontare dell’operazione finanziaria, con riferimento alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi” e riconoscimento della misura massima di copertura della garanzia diretta fino all’80% anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all’art. 2, co. 2, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 luglio 2009;
c) semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;
d) introduzione di misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento;
In allegato la normativa relativa ai Nuovi Criteri di accesso al Fondo Centrale di Garanzia Decreto Ministeriale del 26/04/2013 e del 27/12/2013
Sono operative le nuove “Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” di cui al Decreto del 27/12/13.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, attraverso la quale l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento e può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI.
Le nuove disposizioni operative sono valide per le domande presentate al Gestore MedioCredito Centrale a fare data dal 10/03/14 e danno finalmente attuazione al cosiddetto "Decreto del Fare".
In allegato la circolare