Con l’approvazione del Decreto 27 dicembre 2013 del MISE, pubblicato nella G.U. del 13 gennaio 2014, n. 9 - recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 2, co. 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all’art. 15 della legge 266/96 a seguito dell’istituzione della Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità»” – dal 14 gennaio 2014, è stato dato avvio all’operatività della Sezione speciale denominata “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità” (di seguito Sezione speciale), alimentata dai contributi versati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità.
Soggetti beneficiari: Sono previsti provvedimenti a favore delle
- “Imprese femminili”, di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215;
- s.m.i., ossia le società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- “Start-up femminili”, ossia cooperative femminili costituite, o che hanno iniziato la propria attività, da meno di tre anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (di seguito Fondo).
Le imprese devono avere sede operativa e/o legale ubicata nel territorio nazionale
Ammontare del Fondo di Garanzia: Il Fondo messo a disposizione è di 10 milioni di Euro fino ad esaurimento dello stesso. Il Fondo garantisce interventi a forma agevolativa di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa. Una quota pari al 50% della dotazione iniziale è stanziata in favore delle imprese Start up. Inoltre, si prevede che le risorse sono impiegate mediante interventi in compartecipazione, con ripartizione della quota di copertura nella misura del 50% tra le risorse dedicate della Sezione speciale e la dotazione complessiva del Fondo di garanzia per le PMI.
Modalità di accesso: Le cooperative femminili possono richiedere la prenotazione della garanzia mediante presentazione al Gestore Mediocredito Centrale del modulo di domanda a mezzo raccomandata A/R, fax o altre modalità che verranno successivamente rese note dal Gestore stesso. A tali richieste viene assegnato un numero identificativo comunicato alla cooperativa con l’indicazione del responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria. Il Gestore si occuperà, poi, della valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi della cooperativa femminile richiedente ai fini dell’ammissibilità alla Sezione speciale e della comunicazione degli esiti che possono essere:
a) comunicazione di inammissibilità;
b) richiesta di integrazione/chiarimenti o rettifica, per i quali è dato un termine di 6 mesi alla cooperativa per produrre la documentazione, pena il respingimento d’ufficio della prenotazione;
c) prenotazione della garanzia (voucher), che rimane soggetta al rispetto della vigente normativa antimafia, che viene comunicata entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera del Comitato di gestione.
A seguito della comunicazione del voucher, la cooperativa potrà presentare richiesta di finanziamento ad una bancaovvero ad un intermediario finanziario, allegando alla domanda: a) la dichiarazione relativamente ai contributi in regime de minimis ricevuti nell’ultimo triennio; b) copia della comunicazione del voucher ricevuta dal Fondo. Evidentemente rimane nella libertà dell’istituto di credito richiedere tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’istruttoria sul merito di credito.
La banca o l’intermediario finanziario, pena la decadenza della prenotazione, ha 3 mesi di tempo dalla data di delibera del Fondo per presentare al Gestore del Fondo, previa positiva valutazione del merito di credito della cooperativa, la richiesta di conferma della garanzia (Garanzia diretta). In caso di esito positivo, il Fondo comunica alla banca o all’intermediario finanziario la conferma dell’efficacia della garanzia e quest’ultimo inoltra la comunicazione alla cooperativa.
Si possono avanzare richieste di finanziamento e si può ottenere garanzia a che ad parte di un confidi (art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326).
Obiettivi: Le cooperative femminili possono presentare richiesta di prenotazione della garanzia (voucher) per le seguenti operazioni:
a) Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione;
b) Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi;
c) Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario;
d) Operazioni sul capitale di rischio;
e) Altra operazione finanziaria.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link: http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html
In allegato: circolare del 14/01/2014 in cui da cui si evince l’attuazione della “Sezione Speciale” in oggetto, moduli per la valutazione delle imprese (All.7, All. 7b), tabella riassuntiva delle percentuali di copertura della garanzia, stralcio delle disposizioni operative, modulo richiesta prenotazione della garanzia.