Ricorso alla Corte costituzionale in merito ai contributi economici richiesti ai congiunti delle persone con disabilità grave e ai poteri delle Regioni in merito alle contribuzioni economiche

  • Scritto da Redazione
  • - 28/10/2013

Il Tribunale di Trento, Sezione di Tione, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007 n. 12, in cui è previsto che l’intero nucleo familiare di appartenenza degli utenti deve compartecipare alle spese relative alle prestazioni socio-assistenziali erogate alle persone con disabilità.

Infatti l’articolo 18 della succitata legge della Provincia autonoma di Trento stabilisce quanto segue: «Compartecipazione degli utenti.  1.  I soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.  2.  I criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell'utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima sono stabiliti dalla Giunta provinciale con atti d'indirizzo e coordinamento».

Il provvedimento del Tribunale di Trento è stato predisposto:

            a) sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (riguarda pertanto anche gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, nonchè gli infermi affetti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile);

            b) tenendo conto del 1° comma dell’articolo 38 della Costituzione («Ogni cittadini inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale»);

            c) in merito alla lettera m del 2° comma dell’articolo 117 della Costituzione («Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»).

La Fondazione promozione sociale onlus chiede quindi che il nuovo Isee non sia operante prima del pronunciamento della Corte costituzionale.

 

Al riguardo la mail della Fondazione promozione sociale onlus inviata ai Deputati e ai Senatori piemontesi.

«Uniamo l’ordinanza della Sezione di Tione del Tribunale di Trento rivolta alla Corte costituzionale. Il provvedimento (a nostro avviso molto ben motivato), riguardante la non costituzionalità dell’imposizione di contributi economici ai congiunti, è stato predisposto sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del primo comma dell’articolo 38 della Costituzione e della lettera m) del 2° comma dell’articolo 117 della stessa Costituzione.

«Vi preghiamo di valutare la possibilità della presentazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di una interrogazione,  volta a segnalare l’opportunità che il nuovo Isee non sia operante prima del pronunciamento della Corte costituzionale. Questa nostra richiesta è avanzata  anche da Maria Grazia Breda quale prima firmataria della Petizione popolare nazionale sul finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria (firme raccolte 41.946, e 86 adesioni pervenute come da allegato; attualmente all’esame della Commissione “Affari sociali” della Camera dei Deputati con il n. 66, e della Commissione “Igiene sanità” del Senato con il n. 156).

«Il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Isee in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, è altresì motivato dalle preoccupanti disposizioni ivi contenute, esplicitate nel documento allegato, che riguarda:

1 - i rilevantissimi oneri economici che vengono posti a carico degli anziani malati cronici non autosufficienti ricoverati nelle Rsa, il cui importo può raggiungere i 1.500 euro mensili, somma che, nei casi in cui il ricoverato non sia in grado di coprire con la propria situazione economica, nella nuova proposta viene posta a carico dei coniugi e dei figli, compresi quelli non conviventi, sulla base dell’inaccettabile principio secondo cui i congiunti sarebbero corresponsabili delle malattie inguaribili dei loro familiari e, pertanto, devono farsene carico anche sotto il profilo economico. Ricordiamo che, come viene citato nella suddetta Petizione per il finanziamento dei Lea, nel 1999 «2 milioni di famiglie sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la “cura” di un componente affetto da una malattia cronica» (cfr. documento “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale, e diffuso nell’ottobre 2000). Questa allarmante situazione si è ridotta a seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali i soggetti con handicap permanente grave e gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti devono contribuire alle spese sostenute per la loro cura e assistenza esclusivamente in base alle loro risorse economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i loro congiunti.
«Sarebbe pertanto necessario che venisse conservato il riferimento alla situazione economica del solo assistito, ferme restando le franchigie attualmente previste.
«Il ricovero in Rsa rientra nelle prestazioni garantite dai Lea socio-sanitari e, quindi, nell’ambito del diritto soggettivo dell’anziano non autosufficiente alle cure socio-sanitarie, non può né deve coinvolgere i congiunti, analogamente a quanto si verifica per altri diritti sociali, ad esempio: erogazione di contributi per la disoccupazione, per la cassa integrazione, accesso all’edilizia popolare agevolata, integrazione al minimo della pensione sociale, prestazioni relative alla carta acquisti, ecc.;

2 -  le funzioni assegnate alle Regioni in violazione della lettera l) del 2° comma dell’articolo 117 della Costituzione in cui viene precisato che «lo Stato ha legislazione esclusiva» in merito all’ «ordinamento civile» e cioè in merito ai rapporti, inclusi quelli di natura economica, tra le persone, parenti compresi.

Confidiamo vivamente nella presentazione dell’interrogazione di cui sopra, nonché nel Vostro intervento nei confronti della Presidenza dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell’economia».

 

In allegato l’ordinanza n. 207 del Tribunale di Trento e la mail della Fondazione promozione sociale.

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2013 10 10 ISEE a Ministri URGENTE pdf *.pdf - 900 KB
2013 06 25 Corte cost Trib TN 2013-06-25 ordinanza 207 pdf *.pdf - 173 KB