È stato modificato il decreto 24 maggio 2010, concernente disciplina relativa all’istituzione dei corsi di formazione professionale di operatore socio-sanitario.
In particolare, ai fini dell’inserimento nell’albo unico regionale degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell’attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di OSS dovrà essere presentata, allegata all’istanza, documentazione comprovante l’accreditamento presso l’Assessorato della Formazione e dell’Istruzione professionale secondo la normativa vigente, l’accreditamento presso il sistema ECM del Ministero della salute o presso il sistema ECM della Regione siciliana e la dichiarazione sostitutiva dell’assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.
La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui all’art. 1 comporta l’inammissibilità dell’istanza di inserimento nell’albo unico.L’attività di formazione, anche di riqualificazione, per il rilascio dell’attestato della qualifica di OSS valido su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, non può essere svolta senza apposita e preventiva autorizzazione da parte dell’Assessorato della salute.
In allegato il decreto estratto dalla GURS del 22 marzo 2013, parte I, n. 14.