È stato pubblicato nella G.U. n. 32 del 7-2-2013 il decreto 28 dicembre 2012 “Riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari” che prevede la ripartizione di 173.807.991 euro alle Regioni ed alle Provincie autonome (in allegato).
Tali fondi dovranno essere utilizzati dalle Regioni per le azioni di cui all’art. 3-ter della legge 211/2011 per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari è fissato al 1° febbraio 2013.
Le strutture destinate ad accogliere le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno prevedere:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati; c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie sopra indicate. Le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose dovranno essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.
In allegato il materiale utile relativo al Decreto pubblicato in Gazzetta.