Accordo stato Regioni sui tirocini formativi

  • Scritto da Redazione
  • - 07/02/2013

Il 24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Linee guida in materia di tirocini”.
Una volta portato a termine l’iter legislativo che darà efficacia di legge al documento, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare la propria normativa agli standard minimi entro sei mesi dalla data dell’Accordo.
L’Accordo assume particolare rilevanza dopo che la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo (in quanto la regolamentazione statale invade la competenza regionale in materia di tirocini) il D.L. 138/2011, convertito con modifiche nella Legge 148/2011, che aveva previsto che i tirocini formativi e di orientamento c.d. “non curriculari” non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese e che gli stessi possano essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Nell’attesa della pubblicazione ufficiale delle linee-guida e soprattutto dei successivi adeguamenti da parte delle Regioni e Province autonome, la materia dei tirocini rimane regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall’art. 18 della L. 196/97.
L’emanazione delle Linee Guida, prevista dalla legge n. 92/2012, è finalizzata a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia: tutti i tirocinanti devono percepire un’indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro; il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.

Le linee guida riguardano nello specifico:

-  tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro;

- tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro;

- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.

L’Accordo impegna le parti a definire le politiche di avviamento al lavoro predisponendo, nell’ambito del settore privato, anche le misure di incentivazione per trasformare il tirocinio in contratto di lavoro.

In allegato l’accordo.

 

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Accordo tirocini 24012013 pdf *.pdf - 700 KB