Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha pubblicato il Decreto 28 dicembre 2012 riguardante l'Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
In attuazione dell'art. 28 del D.Lgs n. 28/2011, il decreto in oggetto disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in oggetto (avvenuta il giorno 3 gennaio 2013), ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs n. 28/2011.
BeneficiariSono ammessi agli incentivi previsti dal decreto: a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi; b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi.I soggetti, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.
Iniziative ammissibili e contributiSono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'allegato I, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'allegato II, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza: a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.
Per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa, secondo le modalità di cui agli allegati al decreto in oggetto. Nel rispetto dei valori massimi raggiungibili dall'incentivo totale previsti negli allegati al decreto in oggetto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a € 600, il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica annualità. L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'incentivo previsto dal decreto in oggetto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
Procedure e terminiAi fini dell'accesso agli incentivi, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011. La domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla procedura di accesso diretto agli incentivi previsti sopra, possono presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a preventivo, già all'atto della definizione del contratto di rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati.
Il Decreto 28 dicembre 2012 è scaricabile alla pagina web:http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-02&atto.codiceRedazionale=12A13721