Regole delle Camere di Commercio per la registrazione nella sezione speciale

  • Scritto da Redazione
  • - 14/01/2013

Le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno redatto una guida per l'iscrizione delle start up innovative (Sti) in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

La guida sintetica e ad uso interno detta le linee alle formalità necessarie per la registrazione, intesa come condizione fondamentale al fine di poter accedere ai benefici riservati alle Sti.
Questa "disciplina transitoria" è stata emanata in attesa di un apposito decreto ministeriale che approvi il modello digitale di domanda di iscrizione.

Introdotte dall'articolo 25 della Legge n. 221 del 17.12.2012 di conversione del Decreto Sviluppo bis, fondamentalmente, le start-up innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, con sede principale in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato.
Esse non devono avere un valore della produzione annua superiore a 5 milioni di euro (a partire dal secondo anno di attività). Non devono distribuire, e non aver distribuito, utili. Avere come oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Oltre alle società di nuova costituzione, possono essere start up innovative anche le società già costituite, ma da meno di quattro anni e in possesso dei requisiti richiesti, a patto che si iscrivano anch'esse nella sezione speciale del registro delle imprese entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 221/2012. Cioè entro il 16 febbraio prossimo.

Quindi i benefici riconosciuti alle Sti in fase di avvio e gestione d'impresa, che si iscrivono alla sezione speciale del registro delle imprese, possono principalmente riassumersi:
1. esenzione totale per quattro anni dal pagamento del diritto annuale, dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria della CCIAA;
2. possibilità di rinviare alla chiusura dell'esercizio successivo la delibera di riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale, in tema di copertura delle perdite che superino un terzo del capitale sociale;
3. offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi dalle Sti in forma di srl;
4. regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori;
5. agevolazioni per l'assunzione di personale particolarmente qualificato;
6. possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 368/2001, aventi una durata maggiore e fino a quattro anni e prevedere retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile.
Ai fini di regolarizzare l'iscrizione nella sezione speciale, le Sti nuove e quelle già costituite devono compilare una dichiarazione, il cui fac-simile è allegato alla guida delle Camere di Commercio, al fine di autocertificare il possesso dei requisiti di start up innovativa.
È previsto, inoltre, che la dichiarazione debba essere firmata digitalmente.

Articolo tratto da La Sicilia del 13 gennaio 2012.