La legge regionale n. 47 del 10 agosto 2012 al capo 1 ha istituito presso la Presidenza della Regione l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Il Garante, ai sensi dell'ari. 4 della legge regionale n. 47 del 10 agosto 2012, è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro; dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta.L'art. 4 della citata legge recita che il Garante è scelto tra persone che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.
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