Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26

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  • - 29/08/2012

È istituita presso la Presidenza della Regione l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

È istituita presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l’Autorità Garante della persona con disabilità, definendo “persone con disabilità” tutti coloro, compresi gli stranieri e gli apolidi, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui “condizione di handicap” sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In allegato la GURS del 17 agosto legge 10 agosto 2012 n. 47.

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GURS Legge 10 agosto 2012 n. 47 pdf *.pdf - 218 KB