La Regione riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso con sede sociale o operanti nel territorio regionale, costituite senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818.La Regione valorizza la funzione di promozione sociale e di sussidio in ambito assistenziale e socio-sanitario perseguita dalle Società di Mutuo Soccorso, ne riconosce e sostiene le finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza, della storia e delle attività delle Società di Mutuo Soccorso, con particolare riferimento a quelle costituite da almeno dieci anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
È istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l’Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso.2. Possono chiedere l’iscrizione all’Elenco regionale le Società di Mutuo Soccorso e gli enti riconosciuti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, con sede sociale o operanti con sede decentrata nel territorio regionale da almeno dieci anni.3. Con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinate le modalità per l’iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso all’Elenco regionale.
In allegato lo stralcio dalla GURS del 17 agosto 2012.