L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato una determinazione che fornisce indicazioni operative sugli affidamenti alle cooperative sociali (Det. n. 3/2012).
Secondo l’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
La previsione, tesa alla promozione e all’integrazione sociale, costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall’art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità. È da rimarcare, altresì, come gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B si collochino in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre più attento all’integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica.
In allegato le linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991.