LEGGE 12 maggio 2010, n. 11. Art. 91
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, emana le direttive per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari e per l'adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità.
I piani sono concertati con le associazioni delle famiglie dei minori disabili e sono adottati entro e non oltre sessanta giorni. L'attuazione dei piani deve essere garantita con le risorse economizzate che i distretti socio-sanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
In allegato la lettera del Presidente del Coordinamento H, Salvatore Crispi.