è approvato il regolamento inerente le modalità di accesso ai contributi previsti dall'art. 4 della L.R. 33/88.Gli enti assistenziali non aventi fini di lucro possono accedere, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 33 dell'8.11.88, al contributo regionale, previsto fino alla misura massima del 50% della spesa da sostenere, per l'adeguamento delle strutture e dei presidi socio-assistenziali agli standards regionali fissati per tipologia di servizi.
In allegato la circolare e il regolamento.