Revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali. Art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n.22

  • Scritto da Redazione
  • - 13/04/2012

Al fine di provvedere alla revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali prevista dall'art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n.22, tutti i legali rappresentanti degli enti iscritti al predetto albo devono trasmettere, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana della circolare, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, attestando il rispetto degli standard strutturali e organizzativi previsti dai decreti presidenziali del 29 giugno 1988 e del 4 giugno 1996, l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro previsti per le categorie di personale utilizzato nonché il rispetto delle norme assicurative e previdenziali vigenti.

La mancata trasmissione entro i termini previsti comporta la cancellazione dell'iscrizione dall'albo regionale. La scadenza è prevista per il 30 aprile.

In allegato la circolare.

 

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Circolare 7 agosto 2003 pdf *.pdf - 127 KB