La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n.3982 del 23 novembre 2011 "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa", ha disposto che i cittadini stranieri beneficiari di protezione temporanea e in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 20 DLgs 25 luglio 1998 n. 286 (ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011), nonché coloro che hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, potranno chiedere l'iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale il cittadino straniero ha la sua dimora, unitamente all'esibizione dei seguenti documenti:
- permesso di soggiorno e titolo di viaggio per coloro che hanno ottenuto protezione temporanea e il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 20 DLgs 25 luglio 1998 n. 286 (ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011)- attestato nominativo certificante la qualità di richiedente asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati all'interessato dal Questore (ai sensi del cod. 4 dell'art.26 del DLgs 8 gennaio 2008 n.25).
Il cittadino straniero ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del responsabile del centro presso il quale dimora.
In allegato l'ordinanza.