1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d'imposta la cui decorrenza è definita con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2011 o nell'anno 2012 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione.2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria o cooperativa il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione.3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli aiuti 'de minimis' ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E., serie L 379 del 28 dicembre 2006.5. Le norme del presente articolo si applicano anche alle cooperative giovanili che gestiscono aziende ed immobili confiscati alla mafia.
In allegato lo stralcio dalla GURS del 14 luglio 2011.